Assicurazione contro la disoccupazione (ALV)

In Svizzera, datore di lavoro e lavoratore si dividono equamente i contributi per l'assicurazione contro la disoccupazione obbligatoria.

24
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09
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2013
Assicurazione contro la disoccupazione (ALV)
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L'assicurazione contro la disoccupazione è, come l'assicurazione per anziani e superstiti (AVS), un'assicurazione sociale obbligatoria svizzera.

Divisione paritaria dei contributi all'assicurazione contro la disoccupazione

Datori di lavoro e lavoratori si dividono equamente i costi per l'assicurazione contro la disoccupazione. In linea di principio, tutti i datori di lavoro e lavoratori sono tenuti al pagamento dei contributi AVS. Ci sono solo poche eccezioni: ad esempio, i membri della famiglia che lavorano in agricoltura ne sono esenti. Allo stesso modo, donne e uomini che hanno già raggiunto l'età pensionabile ordinaria non devono più pagare i contributi. La tariffa del contributo è del 2,2% fino a un limite di 126'000 CHF (1,1% ciascuno) della somma salariale, quindi al massimo 2772 CHF.

I datori di lavoro versano i contributi AVS, che provengono sia dal loro contributo sia da quello del lavoratore, insieme ai contributi per l'AVS, l'AI e le prestazioni complementari. I datori di lavoro sono responsabili per la trattenuta salariale. Se dimenticano la trattenuta salariale, devono anche assumersi il contributo dei lavoratori. I lavoratori con datori di lavoro che non pagano alcun contributo verso le assicurazioni sociali devono pagare l'intero contributo AVS. La cassa di compensazione fattura l'importo insieme ai contributi per l'AVS, l'AI e le prestazioni complementari.

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