Agevolazioni fiscali per le associazioni

In Svizzera, le associazioni godono di significative agevolazioni e esenzioni fiscali a livello nazionale e cantonale.

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2020
Agevolazioni fiscali per le associazioni
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Le associazioni beneficiano in Svizzera di varie agevolazioni fiscali. A livello nazionale come anche cantonale, le associazioni godono di vantaggi. Questi vanno da aliquote fiscali ridotte fino a esenzioni fiscali.

Esenzione fiscale per le associazioni

La risposta alla domanda «Le associazioni devono pagare le tasse?» è Sì! In linea di principio, anche le associazioni sono tenute al pagamento delle imposte. Tuttavia, beneficiano di varie agevolazioni fiscali per le associazioni. Queste sono concesse sia a livello nazionale che cantonale, dove le normative dei cantoni sono spesso allineate alla regolamentazione a livello svizzero. In determinate condizioni, le associazioni sono esenti dall'obbligo di pagare le tasse. Ciò avviene quando sono soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni (Art. 23, par. 1, lett. f StHG). Il capitale esente da imposte deve essere utilizzato nell'interesse generale per scopi pubblici o di beneficenza. La natura benefica è riconosciuta se un circolo di persone fondamentalmente aperto può beneficiare dei fondi e il sostegno è esclusivamente destinato a terzi, cioè l'associazione stessa o i suoi membri non traggono vantaggio. Inoltre, i fondi devono andare irrevocabilmente all'organizzazione beneficiaria o, in alternativa, a un terzo. Non devono tuttavia ritornare all'associazione o ai suoi membri. Lo scopo benefico statutariamente determinato deve essere anche perseguito effettivamente.

Principi di tassazione per le associazioni

Anche se i criteri per un'esenzione fiscale non sono soddisfatti, esiste la possibilità di agevolazioni fiscali per le associazioni. Sebbene le associazioni siano soggette, secondo l'Art. 50 DBG, all'imposta federale diretta, esse sono soggette a un'aliquota fiscale speciale: il cosiddetto tasso fiscale per le associazioni. Le associazioni vengono tassate al 4.25%, mentre i profitti delle società di capitale e delle cooperative sono soggetti a un tasso doppio (Art. 68 in combinato disposto con Art. 71, par. 1 DBG). I profitti delle associazioni inferiori a 5000 CHF non sono tassati. In linea con la regolamentazione nazionale, anche molti cantoni prevedono tali aliquote fiscali per le associazioni.

Oltre ai pagamenti diretti alla Confederazione, le associazioni sono anche tenute alla riscossione dell'imposta sul valore aggiunto. Questo viene richiesto in base all'Art. 10, par. 1, MWSTG, se viene esercitata un'attività commerciale. Ciò avviene indipendentemente da un'eventuale intenzione di profitto. Secondo il par. 2, lett. c, di questo articolo, le associazioni sportive o culturali non-profit, gestite da volontari, che realizzano un fatturato inferiore a 150'000 CHF all'anno, sono però escluse dall'obbligo di prelevare questa imposta.

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