Cumulare la detrazione per la bicicletta e i trasporti pubblici è consentito.

Il Tribunale federale riconosce i costi della bicicletta oltre alle spese per i trasporti pubblici come spese professionali deducibili, il che supporta la flessibilità nella scelta del percorso per andare al lavoro.

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2018
Cumulare la detrazione per la bicicletta e i trasporti pubblici è consentito.
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I costi di viaggio tra casa e luogo di lavoro sono deducibili dalle tasse come spese professionali per i lavoratori dipendenti. L'affrontare il tragitto per il lavoro non deve necessariamente avvenire con un solo mezzo di trasporto affinché sia deducibile. Secondo la Corte Federale, ad esempio, i costi per la bicicletta e quelli per il trasporto pubblico possono essere dedotti cumulativamente.

I lavoratori dipendenti hanno la possibilità di dedurre le spese professionali dalle tasse. Queste includono le spese direttamente necessarie alla generazione del reddito, che sono a carico del lavoratore stesso. Esempi includono i costi di viaggio tra casa e luogo di lavoro, costi aggiuntivi dovuti a pasti fuori casa e, in alcuni cantoni, anche i costi di alloggio per chi pernotta durante la settimana. Il 21 settembre 2017, la Corte Federale, nel caso 2C_745/2017, ha valutato la questione se i costi per la bicicletta e il treno possano essere dedotti cumulativamente come spese professionali. Un contribuente del Canton Zurigo utilizzava la sua bicicletta per 8 minuti al giorno per raggiungere la stazione, da dove proseguiva per il suo luogo di lavoro con la S-Bahn per 26 minuti. Se utilizzasse l'autobus per il primo tragitto, impiegherebbe 16 minuti invece di 8. Nella sua dichiarazione dei redditi, dedusse l'abbonamento ai trasporti pubblici e una forfettaria di 700 Fr. per la sua bicicletta. L'ufficio fiscale locale non accettò la deduzione per la bicicletta e la calcolò con la motivazione che non si trattava di una deduzione cumulativa, ma alternativa. Il contribuente presentò un reclamo, che fu respinto dall'ufficio fiscale del Canton Zurigo, e portò quindi il caso davanti al tribunale amministrativo del Canton Zurigo, che gli diede ragione. L'ufficio fiscale portò quindi la questione davanti alla Corte Federale, che richiese l'annullamento della decisione.

La Corte Federale si riferì all'Art. 26 Abs. 1 lit. a DBG, secondo cui i costi necessari per "viaggi tra casa e luogo di lavoro" possono essere rivendicati. Il modo in cui il tragitto lavorativo viene completato è lasciato aperto dalla legge. Anche se i trasporti pubblici sono preferiti nei deduzioni, ma se non è disponibile un mezzo di trasporto pubblico o il suo uso è oggettivamente irragionevole, i costi per un veicolo privato possono essere dedotti forfetariamente secondo l'Art. 3 BKV (Regolamento sulle deduzioni delle spese professionali per i lavoratori dipendenti). La legge però non prevede che il tragitto lavorativo debba essere compiuto in un "modo puro". Così, oggi, quando i tragitti lavorativi stanno diventando sempre più lunghi, è sempre più frequente che vengano utilizzati diversi mezzi di trasporto successivamente. Nel caso in questione, il contribuente ha affrontato il percorso lavorativo in modo sia economico che ecologico. Evitando l'autobus, contribuisce a evitare l'ulteriore espansione dei mezzi pubblici nelle ore di punta. La Corte Federale ha respinto il reclamo dell'ufficio fiscale e ha sottolineato così la legittimità di una deduzione cumulativa dei costi per bicicletta e trasporti pubblici.

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