Autodenuncia impunita e tassazione semplificata degli eredi – Parte 3: L'autodenuncia impunita
Dalla crisi finanziaria del 2007/2008, le autorità svizzere hanno intensificato la lotta contro i reati fiscali, dove la dichiarazione spontanea senza sanzioni è fondamentale.

Negli ultimi anni, in particolare dopo la crisi finanziaria del 2007/2008, è stata intensificata la lotta contro la frode fiscale e l'evasione fiscale. L'attenzione non è rivolta solo alla prevenzione di futuri reati fiscali. In Svizzera, l'autodenuncia senza sanzioni penali e la tassazione semplificata delle successioni costituiscono un incentivo a regolarizzare redditi e patrimoni finora non dichiarati. Findea illustra questi concetti in una serie di quattro articoli. Il terzo articolo è dedicato all'autodenuncia senza sanzioni penali.
Come illustrato nel secondo articolo, l'autodenuncia senza sanzioni penali è possibile solo per l'imposta federale diretta e per le imposte sul reddito e sul patrimonio dei Cantoni e dei Comuni. Come suggerisce il nome, si tratta di un'autodenuncia da parte di una persona che ha evaso le tasse. Con le nuove norme in vigore dal gennaio 2010, ogni persona può autodenunciarsi una sola volta senza incorrere in sanzioni. Tuttavia, deve pagare le imposte arretrate fino agli ultimi dieci periodi fiscali, nonché gli interessi di mora dovuti.
Tuttavia, questa opzione non è sempre possibile. Ai sensi dell'art. 175 cpv. 3 LIFD e dell'art. 56 cpv. 1bis LTI, essa è subordinata a tre condizioni:
- l'evasione non deve essere ancora nota alle autorità
- la persona deve collaborare senza riserve con l'amministrazione nella determinazione dell'imposta supplementare; e
- deve impegnarsi seriamente a pagare l'imposta supplementare dovuta.
Anche le persone che istigano intenzionalmente all'evasione fiscale, prestano aiuto o, in qualità di rappresentanti del contribuente, provocano o partecipano a un'evasione fiscale possono presentare una sola volta un'autodenuncia senza conseguenze penali. Devono semplicemente soddisfare la prima e la seconda condizione. Ciò è disciplinato dall'art. 177 cpv. 3 LIFD e dall'art. 56 cpv. 3bis LTD.
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