Detrazioni fiscali per i trasporti pubblici e la bicicletta - Cosa è possibile?
La Corte Federale conferma: la combinazione dell'uso della bicicletta e dei trasporti pubblici per il tragitto verso il lavoro è fiscalmente deducibile.

Ogni mattina si reca al lavoro. Per farlo, prende la bicicletta fino alla stazione e da lì prosegue in treno verso la sua destinazione. Quale importo può dedurre dalle tasse per il tragitto casa-lavoro?
Di questa domanda si è occupato anche il Tribunale federale, dopo che un contribuente aveva richiesto nella sua dichiarazione dei redditi sia la deduzione dell'abbonamento per la Comunità tariffale di Zurigo (ZVV) sia la deduzione forfettaria di 700 franchi per la bicicletta. L'ufficio delle imposte locale aveva negato tale doppia deducibilità, sostenendo che le riduzioni applicate fossero ammissibili solo in alternativa e non in modo cumulativo. Il contribuente interessato ha presentato ricorso e la sentenza è stata portata fino al Tribunale federale.
La base per le deduzioni delle spese professionali è costituita dall' Art. 26 LIFD. Tale articolo limita a 3000 franchi la deduzione consentita per i tragitti tra il domicilio e il luogo di lavoro. Sulla base di questo articolo è stata emanata anche l'ordinanza sulle spese professionali, che consente una deduzione forfettaria di 700 franchi per la bicicletta (Art. 5 OSP).
Libertà nella scelta del tragitto casa-lavoro
Nella sua sentenza, il Tribunale federale ha stabilito che l'art. 5 OSP non esclude la deducibilità cumulativa dei costi per i mezzi privati e per il trasporto pubblico. L'OSP stabilisce semplicemente una preferenza a favore del trasporto pubblico, ammettendo i mezzi privati in via sussidiaria. Se una persona potrebbe percorrere il tragitto casa-lavoro con i mezzi pubblici, ma sceglie un mezzo privato (ad esempio un'auto più costosa), sono deducibili solo i costi del trasporto pubblico. Inoltre, il Tribunale federale ha precisato che non spetta alle autorità fiscali imporre ai contribuenti prescrizioni su come organizzare il proprio tragitto casa-lavoro. Una simile limitazione richiederebbe una base legale corrispondente. I tragitti casa-lavoro sempre più lunghi rendono inoltre necessario l'utilizzo di più mezzi di trasporto.
Bicicletta, autobus e tragitto a piedi sono equivalenti
Restava aperta anche la questione se la deduzione forfettaria per la bicicletta fosse ammissibile qualora il tragitto verso la stazione avrebbe potuto essere percorso altrettanto bene in autobus o a piedi. Anche sotto questo aspetto il Tribunale federale ha dato ragione al contribuente, confermando la deducibilità. Ha inoltre spiegato che l'OSP non stabilisce alcuna gerarchia tra bicicletta, autobus e tragitto a piedi. Queste tre alternative devono quindi essere considerate equivalenti e di conseguenza sostituibili. Il Tribunale federale ha inoltre espresso comprensione per il fatto che un contribuente preferisca la bicicletta al tragitto a piedi per risparmiare tempo. Inoltre, tale comportamento è da considerarsi economico ed ecologico, poiché la persona contribuente, utilizzando la bicicletta, contribuisce a evitare la necessità di un ulteriore potenziamento del trasporto pubblico.
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