IVA: Deducibilità dell'imposta preassunta

Scopri come puoi richiedere una deduzione fittizia dell'imposta pre-assunzione sui prodotti agricoli primari e sugli oggetti mobili usati.

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2013
IVA: Deducibilità dell'imposta preassunta
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L'imposta precedente fittizia può essere dedotta anche se non è stata versata alcuna imposta precedente, ma solo un'imposta precedente fittizia.

Dedurre l'imposta precedente fittizia

La deduzione dell'imposta precedente fittizia è possibile in due casi. Da un lato, per i prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura, ecc. non soggetti all'IVA, nonché per l'acquisto di beni mobili usati identificabili destinati alla consegna a un acquirente sul territorio nazionale.

Il prelievo fittizio dell'imposta precedente per l'acquisto di prodotti primari, bestiame o latte non soggetti all'IVA è pari al 2,5% ai sensi dell'art. 28 cpv. 2 LIVA. Affinché il prelievo dell'imposta precedente sia possibile, devono essere soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni:

  1. Il domicilio o la sede commerciale e gli edifici agricoli si trovano sul territorio nazionale.
  2. L'acquisto del prodotto primario avviene senza imposizione dell'IVA, ovvero non vi è stato alcun trasferimento dell'imposta.
  3. I prodotti sono acquistati nell'ambito dell'attività imprenditoriale che dà diritto alla deduzione dell'imposta precedente.
  4. Il soggetto passivo deve poter dimostrare con mezzi di prova adeguati che sussiste il diritto alla deduzione fittizia dell'imposta precedente.

Deduzione fittizia dell'imposta precedente per un bene usato

Un soggetto passivo può dedurre fittiziamente l'imposta precedente per un bene mobile usato identificabile. Ciò a condizione che la fornitura sia destinata a un acquirente sul territorio nazionale.

I requisiti per la deduzione fittizia dell'imposta precedente sono:

  1. Si tratta di un bene mobile usato identificabile.
  2. L'acquisto del bene è effettuato con l'intenzione di consegnarlo a un acquirente sul territorio nazionale.
  3. L'acquisto è effettuato nell'ambito dell'attività imprenditoriale che dà diritto alla deduzione dell'imposta precedente.
  4. L'acquisto del bene è effettuato senza imposta sul valore aggiunto.
  5. Non deve essere stata applicata la procedura di dichiarazione ai sensi dell'articolo 38 LIVA.
  6. Il bene non deve essere stato importato dall'estero.
  7. Il soggetto passivo deve dimostrare di avere diritto alla detrazione fittizia dell'imposta precedente.

Per il calcolo della detrazione dell'imposta precedente è determinante l'aliquota fiscale in vigore al momento dell'acquisto. Il prezzo di acquisto si intende comprensivo di IVA.

Ulteriori informazioni su questo argomento sono disponibili sul sito web dell'Amministrazione federale delle contribuzioni.

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