Revisione ordinaria: Sono obbligato a farlo?
Dal 2012 valgono criteri più severi per l'obbligo della revisione ordinaria, che qui vengono spiegati dettagliatamente.
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Dal 1° gennaio 2012 sono state inasprite le condizioni per l'obbligo di revisione ordinaria. Il presente articolo elenca le condizioni che devono essere soddisfatte affinché un'impresa sia soggetta all'obbligo di revisione ordinaria.
Le condizioni per la revisione ordinaria sono disciplinate dall'articolo 727 CO e stabiliscono che le seguenti società devono sottoporre il proprio conto annuale e, se del caso, il proprio conto consolidato a una revisione ordinaria da parte di un organo di revisione:
- 1. Società che...
- a) hanno titoli di partecipazione quotati in borsa...
- b) hanno obbligazioni in essere...
- c) contribuiscono per almeno il 20% dell'attivo o del fatturato al conto consolidato di una società di cui alle lettere a) o b).
- 2. Società che superano due dei seguenti limiti in due esercizi consecutivi.
- a) Totale di bilancio di CHF 20 milioni
- b) Fatturato di CHF 40 milioni
- c) 250 posti di lavoro a tempo pieno in media annuale
- 3. Società tenute alla redazione di un conto consolidato.
Inoltre, deve essere effettuata una revisione ordinaria se, da un lato, gli azionisti che detengono complessivamente almeno il 10% del capitale azionario lo richiedono o, dall'altro, se ciò è previsto dallo statuto o deciso dall'assemblea generale.