Revisione ordinaria: Sono obbligato a farlo?
Dal 2012 valgono criteri più severi per l'obbligo della revisione ordinaria, che qui vengono spiegati dettagliatamente.
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Dal 1° gennaio 2012, le condizioni per l'obbligo di revisione ordinaria sono state inasprite. Quali condizioni devono essere soddisfatte affinché un'azienda sia soggetta all'obbligo di revisione ordinaria, sono elencate in questo articolo.
Le condizioni per la revisione ordinaria sono regolate nell'Art. 727 OR e stabiliscono che le seguenti società devono far esaminare i loro conti annuali e, se del caso, i loro conti consolidati, da un revisore esterno:
- 1. Società che...
- a) hanno titoli quotati in borsa...
- b) hanno obbligazioni in circolazione...
- c) contribuiscono per almeno il 20% degli attivi o del fatturato al conto consolidato di una società di cui ai punti a) o b).
- 2. Società che superano due dei seguenti limiti in due esercizi finanziari consecutivi.
- a) Totale del bilancio di CHF 20 milioni.
- b) Ricavi delle vendite di CHF 40 milioni.
- c) 250 posti di lavoro a tempo pieno in media annua
- 3. Società obbligate a redigere un conto consolidato.
Inoltre, una revisione ordinaria deve essere effettuata se, da un lato, azionisti che insieme detengono almeno il 10% del capitale azionario la richiedono o, d'altra parte, se lo statuto lo prevede oppure l'assemblea generale lo decide.