Lo scambio spontaneo di informazioni - Parte 3: Quando vengono scambiate le informazioni?

Dal 2017 sono entrate in vigore leggi che regolano lo scambio spontaneo di informazioni per le operazioni fiscali; Findea spiega i dettagli in una serie.

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Lo scambio spontaneo di informazioni - Parte 3: Quando vengono scambiate le informazioni?
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Il 1° gennaio 2017 sono entrate in vigore le basi giuridiche che consentono lo scambio spontaneo di informazioni. Findea spiega in una serie di quattro articoli cosa ciò significhi esattamente. Nella prima e nella seconda parte è stato spiegato di cosa si tratta e quali informazioni vengono scambiate. Questa terza parte spiega quando e con quale frequenza vengono scambiate le informazioni.

Avvio dello scambio spontaneo di informazioni

Le basi giuridiche su cui si fonda lo scambio spontaneo di informazioni sono entrate in vigore il 1° gennaio 2017. Tali basi riguardano la Convenzione sull'assistenza amministrativa del Consiglio d'Europa e dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), nonché la legge sull'assistenza amministrativa in materia fiscale e l'ordinanza sull'assistenza amministrativa in materia fiscale della Svizzera. Lo scambio spontaneo di informazioni sarà effettivamente attuato a partire dal 1° gennaio 2018 e riguarderà il periodo fiscale a partire da tale data.

Quando vengono scambiate le informazioni?

Come suggerisce il nome «scambio spontaneo di informazioni», le informazioni vengono scambiate senza richiesta preventiva e senza una data fissa. Non appena un ruling fiscale soddisfa uno dei criteri di cui all'articolo 9, paragrafo 1, dell'ordinanza sull'assistenza amministrativa in materia fiscale, esso deve essere comunicato allo Stato contraente corrispondente. Di conseguenza, lo scambio spontaneo di informazioni deve essere effettuato quando un ruling fiscale:

  1. riguarda fatti che comportano una riduzione dell'imposta sui redditi derivanti da beni immateriali o diritti analoghi o una ripartizione internazionale dell'imposta tra società principali
  2. ha un carattere transfrontaliero riguarda prezzi di trasferimento tra persone vicine o una metodologia di determinazione dei prezzi di trasferimento che l'autorità competente svizzera ha stabilito senza consultare le autorità competenti di altri Stati;
  3. con riferimento transfrontaliero consente una riduzione dell'utile imponibile in Svizzera che non risulta dal conto annuale e dal conto consolidato;
  4. accertano l'esistenza o meno di una stabile organizzazione in Svizzera o all'estero o determinano gli utili attribuibili a una stabile organizzazione; oppure
  5. hanno per oggetto una fattispecie che riguarda la configurazione di flussi finanziari transfrontalieri o di redditi tramite soggetti giuridici svizzeri a persone vicine in altri Stati.

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