Lo scambio spontaneo di informazioni - Parte 3: Quando vengono scambiate le informazioni?

Dal 2017 sono entrate in vigore leggi che regolano lo scambio spontaneo di informazioni per le operazioni fiscali; Findea spiega i dettagli in una serie.

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Lo scambio spontaneo di informazioni - Parte 3: Quando vengono scambiate le informazioni?
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Dal 1° gennaio 2017 sono entrate in vigore le basi giuridiche che permettono lo scambio spontaneo di informazioni. Findea spiega in una serie di quattro contributi cosa significa esattamente questo. Nei primi due articoli è stato spiegato di cosa si tratta e quali informazioni vengono scambiate. Questa terza parte spiega da quando e in quali circostanze precise avviene lo scambio di informazioni.

Inizio dello scambio spontaneo di informazioni

Le basi giuridiche su cui avviene lo scambio spontaneo di informazioni sono entrate in vigore il 1° gennaio 2017. Queste basi includono la Convenzione di assistenza amministrativa del Consiglio d'Europa e dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico OCSE, nonché la legge svizzera sull'assistenza amministrativa fiscale e il decreto sull'assistenza amministrativa fiscale. Lo scambio spontaneo di informazioni sarà effettivamente attuato a partire dal 1° gennaio 2018 e riguarderà il periodo fiscale a partire da tale data.

Quando vengono scambiate le informazioni?

Come suggerisce il nome "scambio spontaneo di informazioni", le informazioni vengono scambiate senza una richiesta preliminare o una data fissata. Non appena un parere fiscale soddisfa uno dei criteri dell'articolo 9, paragrafo 1, del decreto sull'assistenza amministrativa fiscale, esso deve essere scambiato con lo stato contraente appropriato. Pertanto, lo scambio spontaneo di informazioni deve essere effettuato quando un parere fiscale:

  1. Riguarda situazioni che comportano una riduzione delle tasse sui redditi da beni immateriali o diritti simili o un'appropriata distribuzione fiscale internazionale dei redditi delle società principali;
  2. ha a che fare con prezzi di trasferimento transfrontalieri tra soggetti correlati o con una metodologia di prezzo di trasferimento stabilita dall'autorità fiscale svizzera senza il coinvolgimento delle autorità degli altri stati;
  3. con rilevanza transfrontaliera consente una riduzione del reddito imponibile in Svizzera, che non è evidente nel bilancio annuale né nel bilancio consolidato;
  4. accerta l'esistenza o meno di una stabile organizzazione in Svizzera o all'estero o i profitti assegnati a una stabile organizzazione; o
  5. riguarda una situazione che coinvolge la strutturazione di flussi finanziari o redditi transfrontalieri attraverso entità legali svizzere a persone correlate in altri stati.

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