Servizi esenti dall'imposta sul valore aggiunto
In Svizzera, alcune prestazioni quali trattamenti medici o offerte educative sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto per sostenere obiettivi socio-politici ed economici.
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Non tutti i servizi in Svizzera sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto. Alcuni servizi sono completamente esenti dall'imposta sul valore aggiunto.
Esenti dall'imposta
L'art. 21 della legge sull'imposta sul valore aggiunto disciplina i servizi per i quali non è dovuta alcuna imposta sul valore aggiunto. Il motivo dell'esenzione spesso risiede in considerazioni socio-politiche o economiche. Di seguito un breve elenco delle principali eccezioni:
- Trattamenti ospedalieri, servizi medici
- Servizi di assistenza sociale
- Educazione e formazione
- Spettacoli teatrali e cinematografici
- Transazioni nel settore monetario e finanziario
- Entrate da lotterie
- Vendita di prodotti agricoli, silvicoltura ecc.
La legge conosce molte altre aree che sono esentate dalla tassazione. Tuttavia, l'esenzione secondo l'art. 21 MSTG non ha solo vantaggi. Sebbene non sia dovuta l'imposta sul valore aggiunto su questi servizi, d'altra parte non è possibile nemmeno dedurre l'imposta preliminare. Pertanto, per quasi tutte le eccezioni esiste la possibilità di sottostare volontariamente all'IVA. L'art. 22 regola questi casi. Con una comunicazione all'Amministrazione federale delle imposte, si può rinunciare alla regolamentazione eccezionale e un'azienda può volontariamente sottostare all'IVA. Naturalmente, da quel momento sarà dovuta l'IVA per i servizi precedentemente esenti dall'imposta sul valore aggiunto, ma dall'altro lato può anche essere rivendicata la piena deduzione dell'imposta anticipata. Altre informazioni sull'opzione sono disponibili sulla homepage dell'Amministrazione delle imposte.