Giurisprudenza sulle sovvenzioni nel MWSTG

La Corte Federale ha deciso che il rimborso delle spese di trasporto per gli studenti speciali è un servizio esente da sovvenzioni e, pertanto, escluso dall'imposta sul valore aggiunto.

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2014
Giurisprudenza sulle sovvenzioni nel MWSTG
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Il seguente post del blog informa sulla sentenza della Corte Federale del 28 luglio 2014 (2C_1143/2013 e 2C_1144/2013). La Corte Federale qualifica i rimborsi delle spese di trasporto degli studenti di una scuola speciale come sussidi ai sensi dell'art. 18, par. 2, lett. a MWSTG. Pertanto, il servizio non è soggetto all'IVA.

Situazione

L'associazione A. gestisce scuole speciali per bambini e adolescenti con disabilità mentali o fisiche. A. ha stipulato un contratto quadro con la compagnia di taxi B. per garantire il trasporto degli studenti. La compagnia di taxi fattura i suoi servizi con l'aliquota standard dell'8%. Le spese di trasporto possono essere ulteriormente addebitate dall'associazione A. al Cantone di San Gallo. L'Amministrazione Federale delle Contribuzioni (AFC) ha concluso, durante un controllo, che questi servizi di trasporto addebitati siano anch'essi soggetti a tassazione, in quanto costituiscono un servizio di trasporto remunerativo per gli studenti. Il Tribunale Amministrativo Federale ha approvato i supplementi di tassa con decisione del 30 ottobre 2013. Di conseguenza, l'associazione A. ha presentato reclamo contro l'AFC per questioni di diritto pubblico alla Corte Federale, ottenendo ragione.

Considerazioni della Corte

I cittadini hanno diritto a un'istruzione di base gratuita nel luogo in cui gli studenti soggiornano abitualmente. Una discrepanza tra il luogo di residenza e il luogo di scuola non deve portare a una restrizione dell'istruzione scolastica gratuita. Le prestazioni fornite nel paese a pagamento sono soggette a IVA (art. 18, par. 1 MWSTG). I servizi di trasporto della compagnia di taxi sono chiaramente tassabili. È stato contestato a chi la compagnia di taxi fornisce il servizio. I beneficiari diretti del contratto di trasporto sono gli studenti e, indirettamente, i loro tutori legali. Poiché tra la compagnia di taxi e gli studenti non esistono contratti individuali, ma solo il contratto quadro tra A. e la compagnia di taxi, la Corte Federale assume che l'associazione A. sia il destinatario del servizio.

I servizi di trasporto resi necessari da un tragitto scolastico irragionevole rientrano nel diritto all'istruzione scolastica gratuita. Per gli studenti, i servizi dell'associazione sono forniti gratuitamente. Questo significa che i pagamenti del Cantone di San Gallo all'associazione A. rappresentano sussidi (art. 18, par. 2, lett. a MWSTG) e non un corrispettivo tassabile per servizi. In questo modo si evita la mera riscossione di un servizio già gravato da IVA.

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