Quali entrate da previdenza devo tassare?
La tassazione delle prestazioni previdenziali in Svizzera varia a seconda della forma di erogazione secondo il "principio delle tre colonne".

Se le entrate da previdenza sono tassabili dipende essenzialmente se il pagamento è effettuato una tantum o sotto forma di rendita. La forma del pagamento della rendita è nel "principio delle tre colonne" fondamentalmente completamente tassabile.
Il sistema di assicurazione sociale in Svizzera si basa sul "principio delle tre colonne" (vedi articolo del blog). I benefici della previdenza possono essere pagati sia sotto forma di rendita che come prestazione capitale una tantum. Le rendite sono pagamenti periodici ricorrenti, di importo costante, la cui durata temporale non è definita. La legge stabilisce il principio che i contributi per la prima e la seconda colonna sono completamente deducibili dalle tasse e che le prestazioni sono completamente tassabili.AVH/IV (1ª colonna) I contributi obbligatori all'AVH e all'IV possono essere detratti dalle tasse (Art. 33 comma 1 lett. d Legge federale sulle imposte dirette [DBG]). D'altra parte, le prestazioni da questi fondi devono anche essere tassate come reddito (Art. 22 comma 1 DBG). Tuttavia, le prestazioni supplementari AVH non sono tassabili.
Previdenza professionale (2ª colonna)
I contributi alla previdenza professionale sono anch'essi completamente deducibili. Per evitare l'evasione fiscale, tuttavia, la legge prevede un massimale (BVG 79a). Inoltre, gli acquisti sono soggetti a un periodo di blocco di tre anni, altrimenti non sono riconosciuti ai fini fiscali. L'unica eccezione è il riacquisto dopo un divorzio. Le rendite dalla seconda colonna, insieme agli altri redditi, sono soggette all'imposta sul reddito. Se il beneficio è ricevuto come una prestazione capitale una tantum, è tassato separatamente dagli altri redditi al tasso di 1/5 della tariffa normale (Art. 38 DBG). Questa regolazione è uniforme per l'imposta sul reddito a livello federale e cantonale, sebbene le tariffe cantonali possano variare.
Previdenza personale vincolata (Colonna 3a)
I contributi alla colonna 3a (vedi articolo del blog) sono deducibili solo in modo limitato. L'ammontare delle deduzioni consentite viene annunciato ogni volta dall'Amministrazione federale delle imposte. Anche i pagamenti sotto forma di rendite sono tassati insieme al reddito mentre le prestazioni capitale sono tassate separatamente, al tasso ridotto di 1/5.
Assicurazione contro gli infortuni obbligatoria
Anche i contributi all'assicurazione contro gli infortuni obbligatoria sono completamente deducibili. Se si ricevono rendite o prestazioni capitale, queste devono essere completamente tassate (Art. 23 DBG).