Procedura modificata per la segnalazione dell'imposta di compensazione

Novità nella legge federale: procedura di notifica semplificata e multe fino a 5'000 franchi per distribuzioni di dividendi all'interno del gruppo dal 15 febbraio 2017.

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Procedura modificata per la segnalazione dell'imposta di compensazione
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Dal 15 febbraio 2017 sono entrate in vigore le modifiche alla Legge federale sulla tassa di bollo. Con queste modifiche è stato adeguato il procedimento di notifica per le distribuzioni di dividendi interni al gruppo. Di nuovo, non saranno più calcolati interessi di mora, ma sarà imposta una multa massima di 5'000 franchi.

Contesto della modifica

La modifica legislativa trae origine da una decisione del Tribunale federale del 2011 (BGer 2C_756/2010). In tale decisione, il Tribunale federale ha stabilito che il procedimento di notifica per le distribuzioni di dividendi interni al gruppo può essere utilizzato solo se il pagamento è notificato entro 30 giorni dalla scadenza all'Amministrazione Federale delle Contribuzioni (AFC). Questo procedimento semplifica la distribuzione di dividendi all'interno di un gruppo, poiché in tal caso non si deve pagare la tassa di bollo. Se la notifica non avveniva entro il termine, si dovevano pagare la tassa di bollo e gli interessi di mora. La tassa poteva essere successivamente richiesta indietro, ma non gli interessi di mora. Ciò ha portato all'iniziativa parlamentare di Gasche (13.479), che è stata accettata dal Parlamento il 30 settembre 2016.

Contenuto della modifica

Questo è cambiato con gli adeguamenti, che sono in vigore dal 15 febbraio 2017. Il termine per la presentazione rimane di 30 giorni. Tuttavia, il procedimento di notifica può essere applicato anche dopo la scadenza di questo termine, se i termini materiali sono ancora soddisfatti. Al posto degli interessi di mora si applica ora una multa, che può arrivare fino a 5'000 franchi. Le modifiche si applicano anche retroattivamente. Le società che hanno pagato interessi di mora, che secondo la nuova legge avrebbero potuto utilizzare il procedimento di notifica, possono richiedere il rimborso degli interessi pagati. Il limite della retroattività si raggiunge quando la richiesta di tassa o di interessi di mora è prescritta o era stata definitivamente stabilita prima del 1° gennaio 2011. La richiesta deve essere presentata entro un anno dall'entrata in vigore con il Formulario 1 RVZ. Non si verifica un pagamento automatico da parte dell'ufficio, ma gli interessi di mora fatturati e non ancora pagati vengono annullati d'ufficio. Non appena ciò avviene, l'AFC invia una conferma scritta alle società. Fonte: Comunicato del Consiglio Federale (Mitteilung-004-V-2017-d del 01.02.2017 dall'Amministrazione Federale delle Contribuzioni)

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